Didattica

Relazione sulla situazione dell’arpa in Italia – anno 2017

 

RELAZIONE PRESENTATA ALLA CONFERENZA NAZIONALE DEI DOCENTI DI CONSERVATORIO IL 6 GIUGNO 2017 PRESSO IL CONSERVATORIO”G: VERDI” DÌ MILANO DAL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DOCENTI DI ARPA

 

Coordinatrice e relatrice : Maria Elena Bovio

Si ringraziano per la collaborazione, consultazione e confronto i colleghi docenti di Arpa: Gabriella Bosio, Patrizia Radici, Anna Maria Palombini, Elena Cosentino, Emanuela Degli Esposti, Laura Papeschi, Anna Loro, Francesca Tirale, Ester Gattoni, Nicoletta Sanzin, Alessandra Targa, Tiziana Tornari, Alessia Luise, Antonio Ostuni, Donata Mattei, Lucia Di Sapio, Lucia Bova, Sara Simari, Tiziana Loi, Mariachiara Fiorucci, Isabella Mori, Valentina Meinero, Francesca La Carruba, Alice Belardini, Irene Lucco, Eva Perfetti, Alessandra, Penitenti, Michela Marcacci, Federica Mancini, Patrizia Tassini, Davide Burani, Vania Contu, Simona Carrara, Elena Gorna, Cristiana Passerini, Alice Caradente, Cristina Ghidotti, Eddy De Rossi, Maria Rosa Fogagnolo, Paloma Tironi, Katia Catarci, Nazarena Recchia, Sara Terzano, Valentina Milite, Veronica Pucci, Dabbah Awalon, Elisabetta Ghebbioni, Paola Testa, Adriana Avventini, Antonella Zucchetti, Eva Randazzo, Alessandra Trentin, Roberta Alessandrini, Paloma Tironi, Valerio Nicosia, Roccina Pace, Valentina Rosso, Chiara Imbriani, Chiara Brun.

ARPA: BREVE ANALISI SULLA SITUAZIONE DIDATTICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E SPUNTI DI RIFLESSIONE PER LA SOPRAVVIVENZA E DIFFUSIONE DELLO STRUMENTO.

 

Premessa

Il documento che viene presentato oggi alla Conferenza dei docenti di Conservatorio è frutto del confronto trasversale dei docenti di Arpa delle Scuole medie a indirizzo musicale, Licei musicali , Conservatori statali di Musica, Istituti Musicali Pareggiati con dati provenienti da tutto il territorio nazionale .

Con questo testo, che si chiede sia messo agli atti, il Coordinamento Nazionale dei docenti di Arpa intende fotografare la situazione attuale per proporre poi soluzioni volte al miglioramento dell’attuazione della riforma e del Decreto Legislativo del 23 aprile 2017 n. 60: Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio2015, n. 107. (17G00068) (GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

Dati del sondaggio e rilevamento dati

Dall’analisi dei dati raccolti, si nota la poca diffusione dell’Arpa nel territorio nazionale all’interno del sistema delle scuole pubbliche delle medie e licei musicali. Ne consegue una bassissima ed esigua affluenza ai conservatori con il risultato di un basso profilo di accesso.

Da questo primo sondaggio, risulta che nel territorio Nazionale sono presenti 31 cattedre alle SMIM, 45 ai licei delle quali moltissime di poche ore visto l’esiguo numero di allievi che spesso si iscrivono ad arpa come secondo strumento. Per contro le cattedre di Arpa nei Conservatori sono 58 e rilevo dalle colleghe che pochissimi studenti iscritti ai corsi pre accademici o accademici degli ultimi 5 anni sono di provenienza da SMIM ( in tutto 22 ) o dai Licei ( in tutto 4).I dati con numeri maggiori derivano dalle medie o licei annessi al Conservatorio

Interessante il confronto con i dati analizzati da circa otto anni fa . qui di seguito le tabelle e le considerazioni nell’articolo L’insegnamento dello strumento musicale nella scuola dell’obbligo di Fabrizio Emer.

 

Le SMIM verso il 2010 – analisi dei dati

A distanza di quasi dieci anni è interessante conoscere la sorte della distribuzione delle cattedre di strumento musicale, soprattutto in relazione alla consistenza numerica della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo grado. Le scuole che hanno attivato corsi musicali nell’anno 2008 sono 942. Le cattedre ripartite tra i diversi strumenti musicali risultano 3909: Arpa, Chitarra, Clarinetto, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Oboe, Percussioni, Pianoforte, Saxofono, Tromba, Violino, Violoncello. Arpa, Fagotto, Fisarmonica e Saxofono non erano previsti dal Decreto istitutivo dei corsi sperimentali del 1979. Alcune tabelle ottenute elaborando i dati dell’organico 2008 MIUR pubblicati sul data warehouse dell’Intranet del Ministero consentono di valutare la distribuzione degli insegnamenti di strumento musicale, il rapporto con il totale delle cattedre e la percentuale di ogni strumento sul totale delle cattedre (livello Nazionale, aree geografiche del Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole): 

Nazionale

ARPA 16 0,4%

CHITARRA 836 21,4%

CLARINETTO 421 10,8%

CORNO 14 0,4%

FAGOTTO 6 0,2%

FISARMONICA 8 0,2%

FLAUTO 614 15,7%

OBOE 33 0,8%

PERCUSSIONI 121 3,1%

PIANOFORTE 951 24,3%

SAXOFONO 50 1,3%

TROMBA 130 3,3%

VIOLINO 638 16,3%

VIOLONCELLO 71 1,8%

Totale 3.909

Totale Nazionale 146.877

rapporto cattedre 37,57

 

Nord ovest

ARPA 1 0,2%

CHITARRA 148 23,1%

CLARINETTO 75 11,7%

CORNO 1 0,2%

FLAUTO 108 16,9%

OBOE 1 0,2%

PERCUSSIONI 23 3,6%

PIANOFORTE 155 24,2%

SAXOFONO 4 0,6%

TROMBA 20 3,1%

VIOLINO 96 15,0%

VIOLONCELLO 8 1,3%

Totale Area

Geografica 640

totale cattedre 33.428

rapporto cattedre 52,23

 

Nord est

ARPA 1 0,2%

CHITARRA 109 22,9%

CLARINETTO 54 11,3%

CORNO 1 0,2%

FISARMONICA 2 0,4%

FLAUTO 78 16,4%

OBOE 6 1,3%

PERCUSSIONI 6 1,3%

PIANOFORTE 119 25,0%

SAXOFONO 5 1,1%

TROMBA 4 0,8%

VIOLINO 80 16,8%

VIOLONCELLO 11 2,3%

Totale Area

Geografica 476

totale cattedre 21.429

rapporto cattedre 45,02

 

Centro

CHITARRA 113 21,5%

CLARINETTO 47 8,9%

CORNO 1 0,2%

FISARMONICA 1 0,2%

FLAUTO 104 19,8%

OBOE 1 0,2%

PERCUSSIONI 16 3,0%

PIANOFORTE 131 24,9%

SAXOFONO 1 0,2%

TROMBA 13 2,5%

VIOLINO 91 17,3%

VIOLONCELLO 7 1,3%

Totale Area

Geografica 526

totale cattedre 25.616

rapporto cattedre 48,70

 

Sud

ARPA 10 0,6%

CHITARRA 344 20,5%

CLARINETTO 184 11,0%

CORNO 8 0,5%

FAGOTTO 5 0,3%

FISARMONICA 5 0,3%

FLAUTO 231 13,8%

OBOE 24 1,4%

PERCUSSIONI 58 3,5%

PIANOFORTE 393 23,4%

SAXOFONO 35 2,1%

TROMBA 78 4,6%

VIOLINO 268 16,0%

VIOLONCELLO 36 2,1%

Totale Area

Geografica 1.679

totale cattedre 44.777

rapporto cattedre 26,67

 

Isole

ARPA 4 0,7%

CHITARRA 127 20,9%

CLARINETTO 64 10,5%

CORNO 3 0,5%

FAGOTTO 1 0,2%

FISARMONICA 1 0,2%

FLAUTO 96 15,8%

OBOE ( 1 0,2%

PERCUSSIONI 18 3,0%

PIANOFORTE 159 26,1%

SAXOFONO 5 0,8%

TROMBA 15 2,5%

VIOLINO 106 17,4%

VIOLONCELLO 9 1,5%

Totale Area

Geografica 609

totale cattedre 21.627

rapporto cattedre 35,51

 

Il rapporto tra le cattedre ordinarie e quelle di strumento che, nel quadro nazionale, risulta essere 37,57, evidenzia come la distribuzione delle cattedre di strumento musicale non sia omogenea tra le diverse aree geografiche: il nord ovest ha il rapporto di 52,23 e il sud ha il rapporto di 26,67, un valore pressoché doppio. In ambito regionale, mettendo a confronto le cattedre di strumento con la popolazione scolastica, risulta ancora con maggior evidenza la differenza tra le aree geografiche: a fronte di una media nazionale di 420 alunni circa per cattedra, si rileva il dato di regioni come Friuli con un valore che supera i 1200 alunni, Trentino Alto Adige con 1091, Toscana con 885 e regioni come Molise e Calabria con un rapporto inferiore a 170, valore più che sestuplo.

Alcuni dati meritano particolare attenzione:

in Calabria sono attivate 4 delle 6 cattedre totali di fagotto;

delle 71 cattedre di violoncello ben 42 (più del 50%) sono in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

sono istituite 15 cattedre di arpa delle quali ben due/terzi in alcune regioni del meridione: 3 in Calabria, 4 in Puglia e 3 in Sicilia;

le 12 cattedre di oboe della Calabria da sole rappresentano il 30% del totale;

divario tra il numero di minimo di cattedre (14) e massimo (620), rispettivamente

della Valle d’Aosta e della Campania.

Ancora oggi le percentuali risultano invariate confrontandole ai dati nazionali : le analisi dei dati registrano lo 0,4% di presenza delle scuole medie a indirizzo musicale con Arpa su territorio nazionale e la maggiore ubicazione è al Sud. Si evidenziano zone con la totale assenza dell’insegnamento di questo strumento.

Come è possibile tutto ciò? Tratto dal sito www.codim.jimdo.com   sono fornite le indicazioni di come è attivato l’insegnamento di uno strumento musicale presso una SMIM:

 

GUIDA ALL’ ATTIVAZIONE DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALLA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE

1 – Il COLLEGIO DEI DOCENTI dispone l’inserimento del CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE, scegliendo le

quattro specialità strumentali tra quelle disposte dal D. M. 201/99; (per l’indirizzo musicale si utilizzano una parte delle ore relative alle “attività opzionali” -normativa di riferimento MIUR: nota n. 3000/04 e C.M 37/2004);

2 – Le famiglie dei ragazzi che si iscrivono alla prima media richiedono lo studio di uno strumento musicale

compilando il MODULO per la partecipazione alle prove orientative/attitudinali predisposto dalla scuola -che deve essere presente all’interno del generale modulo per le iscrizioni (naturalmente è importante informare

adeguatamente i ragazzi di 5^ elementare su tale nuova opportunità formativa); ma anche se si riuscisse nella difficile impresa di far richiedere l’attivazione della cattedra ecco cosa può succedere :

(Lettera del sindacato reperibile online)

Al Dirigente

Dott. GIOVANNI SCHIAVONE

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

Via de’ Castagnoli 1 – 40126 BOLOGNA

p.c. Al Direttore Generale

Dott. STEFANO VERSARI

Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna

Via de’ Castagnoli 1 – 40126 BOLOGNA

La Uil Scuola Bologna – Emilia Romagna, visto il Dispositivo sugli Organici di diritto e la relativa

tabella di disponibilità pubblicati in data 27/06/2016 dall’Ufficio VII – Ambito Territoriale di

Bologna, rileva la mancata istituzione in organico di diritto delle cattedre di strumento musicale

presso le Scuole Secondarie di I° grado di Budrio, come già rappresentato in occasione

dell’incontro a livello regionale il 02/05/2016.

Come OO.SS. siamo a conoscenza della richiesta dell’IC Budrio di apertura del corso ad indirizzo

musicale per gli strumenti di arpa, violino, flauto traverso e pianoforte accompagnata dalla raccolta

di 510 firme delle famiglie interessate ad usufruire del diritto allo studio di uno strumento musicale

sancito dalla normativa vigente.

Ciò nonostante, l’USR Emilia Romagna, e per esso l’Ambito territoriale di Bologna, non ha attivato

il corso e quindi nessuna della 4 specialità strumentali richieste, impedendo anche le relative

assunzioni del personale docente interessato.

Alla luce di quanto considerato, al fine di tutelare i propri iscritti e di evitare inutili contenziosi, la

Uilscuola Emilia-Romagna chiede l’immediata rettifica del dispositivo sull’organico di diritto e

l’istituzione delle cattedre di strumento musicale presso le Scuole Secondarie di I° grado di Budrio,

come da normativa vigente.

Inoltre facendo sempre seguito alla richiesta espressa in occasione dell’incontro tra USR e OOSS

del 2/5/2016, si chiede che l’organico del Liceo Musicale di Bologna venga regolarizzato secondo 

normativa, con particolare riguardo alle ore mancanti di musica d’insieme.

Segreteria Territoriale Uil Scuola Bologna/Emilia Romagna.

 

Proseguendo con l’indagine e le interviste si rileva che l’utenza delle SMIM sono spesso famiglie che scelgono di avvicinarsi all’indirizzo musicale per vari motivi : avvicinare il figlio a uno strumento musicale per fare l’esperienza del suonare , per la scuola , visto che spesso la sezione musicale ha un utenza più selezionata . Dalla statistica risulta che difficilmente lo studente ha avuto approcci musicali antecedenti. Alla fine del percorso solo il 10% degli studenti manifesta l’interesse a proseguire gli studi presso il Liceo Musicale o il Conservatorio ma spesso il livello di accesso è troppo basso per proseguire . Riassumendo la scelta del percorso musicale non è fatta a fini professionali come anche i percorsi didattici presso le SMIM non sono professionalizzanti.

 

Segue qualche stralcio dal decreto legge al fine di meglio inquadrare la situazione.

Art. 1

Nei corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3-8-1979 e 13-2-1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 dall’art. 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124, l’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale…”

Come recitano l’Art 2

La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi allegati, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della musica d’insieme

e l’Art 3

Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest’ultimo insegnamento – un’ora settimanale per classe – può essere impartito anche per gruppi strumentali.

 

Allegato A

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO DI STRUMENTO MUSICALE nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale

3. Obiettivi di apprendimento.

Nel campo della formazione musicale l’insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi generali all’interno dei quali si individua l’acquisizione di alcuni traguardi essenziali, quali:

il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale

6. Esemplificazioni metodologiche

Posto che:

le diverse caratteristiche organologiche degli strumenti implicano una diversa progressione nell’acquisizione delle tecniche specifiche, con tempi differenziati nella possibilità di accesso diretto alle categorie musicali indicate negli orientamenti formativi;

in un triennio tali possibilità sono oggettivamente limitate;

la pratica della musica d’insieme si pone come strumento metodologico privilegiato.

Infatti l’evento musicale prodotto da un insieme ed opportunamente progettato sulla base di differenziate capacità operativo strumentali, consente, da parte degli alunni, la partecipazione all’evento stesso, anche a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto.

Arpa:

conoscenza ed uso degli arpeggi nelle tonalità più agevoli;

conoscenza ed uso delle scale nelle tonalità più agevoli;

conoscenza ed uso degli accordi;

preparazione delle ottave;

esplorazione ed utilizzo delle possibilità timbriche e dinamiche dello strumento

(suoni smorzati e strisciati – suoni armonici);

conoscenza ed uso del movimento dei pedali nelle tonalità più agevoli.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo che l’allievo dovrà aver acquisito prevede la capacità di eseguire brani solistici nelle tonalità più agevoli, contenenti le principali figurazioni ritmiche.

 

I docenti delle SMIM segnalano che, dovendo programmare settimanalmente delle lezioni di gruppo, avendo a che fare con studenti che devono ancora acquisire le abilità tecniche associate ad una indipendenza di studio , durante le lezioni individuali si fa fatica a svolgere un programma di avanzamento tecnico individuale poiché si utilizza il tempo a insegnare le parti di orchestra .Il livello di uscita dalla terza media corrisponde a un I/II anno del periodo Base dei pre- accademici.

 

Passiamo ora ad un’analisi del LICEO MUSICALE

L’utenza del liceo musicale è varia: oltre alla scelta implicita del proseguire o iniziare un percorso musicale si possono trovare anche studenti che scelgono questo percorso pensando che sia il più leggero tra i licei. Non essendoci un requisito di livello medio come competenze d’ingresso, spesso gli utenti cominciano da zero il percorso musicale. Le cattedre di arpa presenti sul territorio nazionale non sono quasi mai complete e spesso l‘arpa viene scelta come secondo strumento.

Rapporto 2016

Licei musicali e coreutici italiani. Assetto, organizzazione,e risultati al termine del quinto anno di attività

Vol. I Sezione Musicale -Vol. II Sezione Coreutica a cura di: Gemma Fiocchetti

Per quanto riguarda la situazione dei Licei Musicali possiamo sottolineare che il numero di strumenti musicali dell’offerta formativa liceale questo è molto più ampio rispetto a quella delle singole SMIM . Più nello specifico gli strumenti musicali più studiati (tra I e II) sono:

1) il pianoforte(2.063+3.615 = 5.678 studenti, pari al 30,6% di tutte le disponibilità);

2) la chitarra(1.561+830 = 2.391, pari al 12,9%);

3) il violino(943+683 = 1.626 studenti, pari all’8,7%);

4) il flauto traverso(959+449 = 1.408 studenti pari al 7,6%);

5) le percussioni (812+565 = 1.377 studenti, pari al 7,4%);

6) il canto (806+423 = 1.229 studenti, pari al 6,6%);

7) il clarinetto (687+319 = 1.006 studenti, pari al 5,4%.) Queste sette tipologie strumentali fanno assieme circa l’80% delle scelte operate dagli studenti e dai licei. Gli altri 22 strumenti o famiglie strumentali indicate dalle scuole hanno ognuno percentuali di frequenza inferiori al 5%.

Dati quantitativi sulle opzioni in uscita per il proseguimento degli studi, che vedono il 60,4% del totale degli studenti licenziati nei Licei musicali ammessi alla frequenza di Conservatori, il 27,6 % iscritto a corsi di laurea universitari e, solo l’1,4% degli stessi che ha intrapreso alternative d’istruzione e formazione superiore.

Questo dato ci fa capire che solo il 27,6 % degli studenti che escono dal Liceo e s’iscrivono in Conservatorio sono al livello d’ingresso di quest’ultimo. Se rapportato all’esiguo numero d’iscritti di arpa, ci fa comprendere la gravità e la sofferenza di sopravvivenza di questo strumento.

Ma proviamo a fare i conti dell’oste : 31 cattedre di arpa nelle SMIM = ( 31 x6) 186 studenti in uscita ogni anno. Solo il 10 % prosegue gli studi musicali dunque solo19 studenti in tutta Italia!

Passiamo ai Licei: 45 cattedre di arpa con pochi iscritti . Se siamo fortunati, ne esce uno per anno =45 studenti dei quali solo il 60% entra nei conservatori. Ogni anno s’iscriveranno 27 allievi di arpa in tutta Italia. Tuttavia i dati degli ultimi cinque anni raccolti  dalla mia indagine specifica sulla situazione Arpa ci parlano di una decina d’iscrizioni in arpa (in cinque anni).

Si deduce che urgono dei provvedimenti.

Passiamo dunque ad analizzare le proposte che ci possono coinvolgere ed interessare dell’ultimo DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni

culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio

2015, n. 107.

Art. 1

Principi e finalità

1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralità dell’uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.

2. E’ compito del sistema nazionale d’istruzione e formazione promuovere lo studio,

3. 3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e ‘esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché’ la realizzazione di un sistema formativo della professionalità’ degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico- musicali e didattico- metodologiche;

1.2) l’attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell’educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità’ e scambi con gli altri

Paesi europei;

5) l’armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico- musicale, con particolare

attenzione al percorso pre- accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell’accesso all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e all’università’;

10. Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell’offerta formativa che prevedano anche percorsi

formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici

Art. 2

Promozione dell’arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell’offerta formativa, attività teoriche e pratiche ,

anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento ,produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale ,

2. La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell’offerta formativa, si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.

 

Art. 3

I «temi della creatività»

1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, nonché delle esperienze di ricerca e innovazione , valorizzando le capacità intertestuali e il pensiero critico. Essa si realizza nell’ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, denominate «temi della creatività», che riguardano le seguenti aree:

a) musicale- coreutico, tramite la conoscenza storico- critica

della musica, la pratica musicale, nella più ampia accezione della pratica dello strumento e del canto

 

Art. 5

Piano delle arti

2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:

a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell’espressione creativa;

b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo d’istruzione, dei poli a orientamento artistico e performativo, di cui all’articolo 1 1 del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei «temi della creatività»;

c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l’apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli

studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;

d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all’articolo 4,

 

Art. 9

Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

1. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e’ promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività , in particolare, alla pratica artistica e musicale ,volte anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni. Sono

altresì promosse le attività dirette alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale.

2. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali e ‘ previsto, in coerenza con quanto disposto all’articolo 1, commi 20 e 85, della legge n. 107 del 2015, l’impiego di docenti, anche di altro grado scolastico, facenti parte dell’organico dell’autonomia e del contingente di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

 

Art. 10

Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado

3. Allo sviluppo dei temi della creatività’ e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte dell’organico dell’autonomia e del contingente di cui all’articolo17, comma 3.

Art. 12

Scuole secondarie di primo grado con percorsi a indirizzo musicale

1. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può ‘ attivare, nell’ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo musicale, prioritariamente per gruppi di studentesse e studenti, in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.

. a) le indicazioni nazionali per l’inserimento dell’insegnamento dello strumento musicale, in coerenza con le indicazioni relative all’insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze richieste per l’accesso ai licei musicali;

b) gli orari;

c) i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale.

Capo IV

Promozione dell’arte nel secondo ciclo ed armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico musicale.

Art. 13

Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado

1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture, dell’antichità e del patrimonio culturale, nonché’ la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più’ temi della creatività 

anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado 4. Allo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica artistica e musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all’articolo 17, comma 3.

Art. 14

Licei musicali, coreutici e artistici

1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, in attuazione dell’articolo 1 ,comma 28, della legge n. 107 del 2015, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti ,prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.

2. Al fine di pervenire a un’adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e’ progressivamente prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, e di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte ,ferma restando la necessità di non generare esuberi di personal e nell’ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

3. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella pratica artistica.

Art. 15

Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico- musicale

3. Gli istituti superiori di studi musicali organizzano corsi propedeutici nell’ambito della formazione ricorrente e permanente suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.

4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili che devono tenere conto del talento musicale della studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

b) le modalità di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;

c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l’accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curricolo svolto e dei risultati formativi ottenuti;

e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello dell’offerta dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

5. A decorrere dall’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studentesse e studenti esclusivamente ai corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3 .

Le studentesse e gli studenti, già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre – accademici, di cui all’articolo 2 ,comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle

Istituzioni AFAM, completano i loro corsi, ovvero a domanda, all’atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, a condizione che siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e studenti minorenni, già in possesso di spiccate attitudini e capacita ‘ artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso

ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.

7. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 8, «Art. 4. (Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata). – Omissis.

2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonché’ attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.

Omissis» Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). – Omissis.

8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

Omissis.

d) previsione, per le istituzioni di cui all’articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

8. L’istituzione di sezioni di liceo musicale e ‘subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell’articolo 2, comma 8 , lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché’ di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali 

Art. 16

Abrogazioni e disposizioni transitorie

9. A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell’anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell’insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l’espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento di educazione musicale nella scuola media l’inclusione nelle graduatorie permanenti e’ subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell’articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b)

PROBLEMATICHE EMERSE

 

Qui di seguito verranno elencate le problematiche emerse dal dibattito del Coordinamento :

– tutti i docenti delle varie scuole di ordine e grado lamentano la mancanza di sinergia tra le istituzioni e la mancanza di collegamento d’intenti e percorsi

-si constata l’ assenza di filiera sul territorio( sono presente pochissime medie con Arpa e pochi allievi ai Licei)

-lo strumento ha un costo elevato di acquisto o di noleggio sia per le scuole sia per le famiglie e questo potrebbe essere un deterrente all’attivazione della materia

-medie e licei non hanno percorsi professionalizzanti

-le scuole sono distribuite sul territorio nazionale senza un criterio territoriale.

-viene usata l’arpa celtica anche dopo i primi anni e questo limita lo svolgimento del programma di studio e il progresso tecnico

 

COME RISOLVERE LE PROBLEMATICHE EMERSE

Il coordinamento nazionale dei docenti di Arpa propone:

– I’ attivazione dello strumento alle medie su richiesta, esattamente come avviene al liceo.

-convenzioni con le ditte per il comodato d’uso degli strumenti e affitti più economici e vantaggiosi per scuole e famiglie .

-convenzioni tra licei musicali e conservatori

-coordinamento con il Conservatorio per redigere programmi, convenzioni e supervisione del percorso

-al fine di garantire la corretta continuità del percorso di studi musicali si chiede di riesaminare tutto il progetto didattico, seguendo il percorso della filiera. ( probabilmente nei conservatori bisognerà rivedere i contenuti dei programmi dei trienni e bienni abbassando i requisiti di accesso e finali) .

Il fine di queste richieste, è quello di garantire per ogni studente il diritto allo studio secondo gli articoli 3, 33 della Costituzione italiana

Il rischio di delegare alle scuole private la formazione musicale italiana è altissimo, soprattutto per strumenti meno popolari come l’arpa, il fagotto, il corno, la viola, il contrabbasso.

La possibilità di istituire un corso dello strumento prescelto nella scuola di zona è l’unica soluzione al fine di garantire la sopravvivenza di questi strumenti.

A tal fine il Coordinamento nazionale dei docenti di Arpa richiede che siano istituite misure speciali e ad hoc per intervenire in modo efficace nei confronti delle gravi carenze appena elencate :

-Come esistono le quote rosa in politica che garantiscono una percentuale di poltrone alle donne, che altrimenti sarebbero discriminate, altresì in questo contesto vanno emanate delle norme speciali a tutela degli strumenti non ancora presenti nelle percentuali dovute.

-La distribuzione delle cattedre non dovrà più seguire criteri commerciali o di popolarità ma di equa diffusione. In alternativa si chiede che, presso le SIM e Licei , gli strumenti siano attivati su richiesta senza il limite di attivazione delle quattro cattedre (o otto per il Licei).

-Nei Licei dove è già presente ,si richiede che vengano potenziate le classi si Arpa.

-A tal fine si chiede che nell’art 12 comma 1 sia così specificato: ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado ha l’obbligo di attivare percorsi a indirizzo musicale in coerenza con l’offerta triennale formativa e secondo un’equa distribuzione degli strumenti sul territorio .

Si richiede l’istituzione di fondi speciali per l’acquisto di strumenti musicali meno presenti nell’offerta formativa, al fine di favorirne l’attivazione.

-Si richiede che l’arpa sia considerata tra gli strumenti obbligatori nella scelta del secondo strumento essendo polifonico e che sia prevista un’equa distribuzione degli iscritti sui secondi strumenti polifonici ( per coloro che suonano uno strumento monodico).Si fa presente che in questo caso il percorso potrebbe cominciare come arpa celtica.

A Completamento del quadro generale finora descritto ritengo utile allegare questo articolo del referente del CODIM (Comitato Docenti Indirizzo Musicale) PIETRO BLUMETTI Reperibile sulla pagina ilsussidiario.net

 

LICEI MUSICALI. Firmato il Contratto 2017/18 relativo alla MOBILITA’ nella scuola; come avvenuto per le Utilizzazioni viene confermata la “selezione” a carattere sanatorio anche per l’accesso ai “Ruoli” relativi ai Licei Musicali, il tanto atteso “anello” mancante della Riforma degli Studi Musicali.

Anche i docenti chiamati ad insegnare a tempo indeterminato saranno “valutati” e reclutati esclusivamente in base alla loro anzianità di Servizio; un Servizio svolto per lo più presso gli ex Istituti Magistrali o i primi Licei Musicali Sperimentali (su “Insegnamenti” a cui si accedeva senza alcuna selezione relativa all’accertamento di specifici requisiti artistico-professionali, e infatti relativi a Corsi di Studi che avevano una natura e che svolgevano una funzione completamente diversa da quella che sono chiamati a svolgere gli attuali Licei Musicali).Prima di procedere è forse il caso di premettere, per non dare adito ad interpretazioni e giudizi magari frutto di scarsa lucidità e serenità, come io stesso rientri tra i beneficiari di tale selezione a carattere sanatorio, in quanto docente di TAC (Teoria Analisi e Composizione) in tali Licei Musicali, dovrei dunque oggi festeggiare. Non festeggio affatto!

In sintesi dunque la recente normativa relativa alla Riforma (il Decreto Legislativo 328/2017 e il suddetto Contratto per la Mobilità) dispone, in perfetta “complice sinergia”, la piena conferma di quel “Nulla” che dal 2010 viene spacciato per Liceo Musicale; un “Nulla” che il CODIM, troppo isolato e controccorrente, ha puntualmente denunciato in questi ultimi anni (come documentato da quanto pubblicato proprio sulle pagine de Il Sussidiario)Ben altro infatti doveva e dovrebbe essere il Liceo Musicale nell’ottica di una valida Riforma degli Studi Musicali, quale “serio” Corso di Studi, idoneo a svolgere il fondamentale ruolo di ponte di congiunzione tra l’Indirizzo Musicale delle Medie e l’eventuale prosecuzione di Studi nell’AFAM (oltre che naturalmente per configurarsi come fondamentale strumento formativo per tanti nostri ragazzi e Istituzione attraverso cui diffondere nella società la Cultura musicale).

I nostri ragazzi continueranno dunque ad esser le principali vittime di quella stessa Superficialità ed di quell’Apparenza che dominano nell’attuale società e che proprio la scuola pubblica dovrebbe arginare; di fronte ad una tale realtà delle cose, chiunque sia consapevole della sua gravità per i danni di cui è e sarà causa, non può rimanere in silenzio.

Credo siano doverose alcune dettagliate considerazioni rivolte ad analizzare e comprendere i diversi aspetti dei problemi; se non altro per fornire una corretta Informazione e formulare concrete valide Proposte migliorative.

1 – In PRIMIS è gravissimo che i Licei Musicali siano rimasti numericamente una realtà sostanzialmente inesistente, assolutamente insignificante se considerata nell’ottica del globale, organico e consequenziale nuovo Corso di Studi che avrebbe dovuto dare un senso alla Riforma (…il cui principale rivoluzionario scopo doveva essere diffondere e distribuire adeguatamente la Formazione di Base nella scuola Pubblica, lasciando ai Conservatori solo quella Superiore); …nel merito di questo, sarebbe intanto importante chiamarli per quello che realmente sono: Licei ad Indirizzo Musicale, non Licei Musicali! …visto che sono Licei normalissimi, nei quali è presente una sola sezione in cui si studi Musica; anche nelle principali città italiane (Roma, Milano, Firenze, Bologna …) esistono infatti al massimo due Licei ad Indirizzo Musicale, e dunque: due sole sezioni relative a tutti gli Strumenti musicali esistenti.

In pratica queste continueranno ad essere le sole sezioni in cui saranno concentrati gli unici ragazzi di tali grandi città a cui verrà data la possibilità di studiare Musica in un Liceo: un “ghetto” isolato e accerchiato dal più completo “deserto”.

2 – Reputo ugualmente grave il fatto che la stragrande maggioranza dei Docenti dei predetti pochissimi Licei ad Indirizzo Musicale esistenti in Italia non sarà minimamente selezionata in base alla valutazione degli specifici requisiti artistico- professionali che per un tale Liceo si dovrebbero obbligatoriamente prevedere; un qualcosa di costituzionalmente “illegale”! …non solo perché di fatto impedisce a tali Licei di poter rispondere degnamente alla funzione educativa e formativa che dovrebbero svolgere, molto più “importante” e radicalmente diversa da quella ludico – laboratoriale svolta dai corsi musicali presenti negli ex istituti Magistrali e dagli “sperimentali” primi Licei Musicali.

Naturalmente nulla contro i beneficiari di tale ennesima “Sanatoria”, ma sarebbe stato giusto e necessario limitarsi a garantire ai Docenti degli ex Istituti Magistrali e dei primi Licei Musicali “sperimentali” priorità assoluta solo nel caso dell’accertamento dell’eventuale possesso degli specifici requisiti artistici – professionali relativi alla Disciplina che sarebbero chiamati ad insegnare.

Per tutti gli altri si poteva magari prevedere una “sanatoria” che garantisse priorità per l’accesso agli Insegnamenti di Storia della Musica (nei Licei) o Musica e Strumento musicale (nella scuola “Media”); sia perché si tratta di Discipline chiamate a svolgere un ruolo formativo più “complementare” o “globalmente formativo” sia in quanto, essendo tali docenti Abilitati proprio in Educazione Musicale, sarebbero risultati certamente più qualificati “professionalmente”.

3 – È assurdo, prima ancora che penoso, istituire “Ruoli” per Cattedre che sicuramente avranno il proprio Orario articolato su almeno tre/quattro Licei (spesso dunque neppure quelli presenti in un’intera Regione); persino TAC (Teoria, Analisi e Composizione) non riuscirà a completare in un Liceo il proprio orario Cattedra di 18 ore, essendo previste solo 15 ore distribuite nelle cinque classi dell’intero Corso.

Mi chiedo come sia stato possibile far sì che per moltissime Discipline (Oboe, Clarinetto, Fagotto, Trombone, Corno, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Arpa, ecc…) certamente un Docente avrà il proprio Orario Cattedra polverizzato e distribuito in diverse città, quando non in diverse regioni: FOLLIA!

4- altra terribile conferma del “Nulla” di tali Licei riguarda quanto relativo all’Insegnamento di TAC – Teoria, Analisi e Composizione ( tre Materie diverse, tutte estremamente complesse), perché tale Insegnamento continuerà ad esser destinato ad un’intera Classe di 25 – 29 ragazzi!

“Nulla” causato dall’ingiustificabile e intollerabile ignoranza (non posso credere si tratti di malafede) di chi continui a dimostrare di non sapere nè quali siano i contenuti di tale Disciplina (di fondamentale importanza per ogni musicista e dunque per ogni studente di musica) né cosa significhi insegnarli; chiunque ne avesse avuto minimamente coscienza avrebbe infatti perfettamente compreso come sia assolutamente indispensabile, almeno per Analisi e Composizione, prevedere , se non la “Lezione singola” (come da sempre avveniva nei Conservatori italiani e avviene in tutto il mondo, laddove si Studi Musica con un minimo di serietà e profitto) un massimo di 4/5 alunni per ogni ora di lezione.

Tale complessa Disciplina (come proposto nel dettagliato PROGETTO per i Licei Musicali formulato dal CODIM) andava infatti assolutamente divisa in due Cattedre: – una relativa all’Insegnamento di Teoria e Armonia (destinato alle intere due classi nel Biennio) e alla Musica d’Insieme (del Triennio – Corale ed Orchestrale);

– l’altra relativa all’Insegnamento di Analisi e alla Composizione (per le sole tre classi del Triennio – 6 ore per ogni classe) prevedendo un massimo di 4/5 alunni per ogni ora di lezione.

5 – “Orchestra” e “Coro” sono “Strumenti” molto complessi, che da sempre abbracciano Corsi di Studi particolarmente lunghi e articolati, tra i più impegnativi nella Formazione di un Musicista; ingiustificabile la conferma di affidare tali Discipline (e dunque il lavoro che i ragazzi dovranno con tali “Strumenti” svolgere, per tre ore ogni settimana) a Docenti privi della relativa specifica Laurea (in Composizione, Direzione d’Orchestra, Musica Corale, Strumentazione per Banda, o equivalenti) che garantisca il possesso dell’indispensabile minima qualifica “professionale”; sarebbe come disporre per legge che dei “Dentisti” possano esercitare la professione di “Cardiologi” o “Oculisti”…

Il delicatissimo lavoro con l’Orchestra e il Coro continuerà così a concretizzarsi in risibili, anacronistiche e caotiche esperienze ludico- laboratoriali, deprimenti sia per i poveri ragazzi che per gli stessi docenti; è veramente scandaloso che il lavoro dei nostri ragazzi ed il loro tempo non sia minimamente rispettato, e che essi siano costretti a sopportare il fatto che le ore relative alla Musica d’Insieme (Corale, da Camera e Orchestrale) continueranno ad esser utilizzate troppo spesso sostanzialmente per riempire i vuoti dell’Orario Cattedra dei docenti di Strumento.

Nella scuola i Docenti devono “servire” a rispondere alle istanze educative degli allievi, non il contrario.

6 – Si conferma purtroppo anche l’irragionevole Studio obbligatorio di un qualsiasi 2^ Strumento: una sostanziale superficiale grave perdita di tempo. Per lo più, si tratta di uno Strumento spesso imposto dall’istituto, calpestando la volontà espressa dai ragazzi; ancora una volta, solo per riempire maggiormente l’Orario Cattedra dei Docenti.

L’unico 2^ Strumento complementare da studiare (come da sempre avviene nei nostri Conservatori e in tutto il mondo in un qualsiasi Corso di Studi musicali che si rispetti) dovrebbe essere il Pianoforte; perché si tratta dello strumento la cui conoscenza è indispensabile per qualsiasi Musicista, in virtù del suo essere lo strumento polifonico per eccellenza e quello che offre la possibilità di leggere tutta la Musica scritta per ogni strumento esistente.

Ultima conferma della pseudo istituzione ( …il “Nulla”!) che continuerà ad esser spacciata per Liceo Musicale: alla prova di Maturità si richiede a tutti i ragazzi di Comporre / Elaborare un brano per Pianoforte !

Sarebbe come predisporre una Prova di Traduzione dall’Inglese a ragazzi che mai lo avessero studiato.

In virtù di quanto fin qui esposto, pur essendo io stesso tra i beneficiari di una tale selezione a carattere “sanatorio”, potrei scegliere di non usufruire di tale beneficio, abbandonando quel Liceo Musicale che ho atteso in tutti questi anni e per cui ho tanto combattuto; decidere di restare sulla mia Cattedra di Pianoforte nell’Indirizzo Musicale della Scuola “Media”, dove potrei continuare a insegnare ai “miei” ragazzi Musica …veramente!

Come si evince dall’articolo sopracitato, non è solo la categoria dei docenti di conservatorio ad esprimere le proprie preoccupazioni e disappunto riguardo all’attuazione della riforma, ma ogni lavoratore coscienzioso che opera nel settore esprime le proprie preoccupazioni al riguardo. 

Appare evidente come si sia snaturato il senso della riforma 508 e di come il neo ” Decreto Legislativo del 23 aprile 2017 n. 60: Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività” prosegua nella direzione della divulgazione della musica nelle scuole di ogni ordine e grado, ma purtroppo non nella direzione di specializzazione e professionalizzazione. 

Benché sia apprezzabile l’intento del decreto ,il corpo docenti dei conservatori , licei musicali e medie musicali come la conferenza dei direttori, proclama ormai da tempo l’inefficienza e la sordità della politica e delle amministrazioni alle richieste di chi lavora nel settore. 

Questa riforma ha parzialmente prodotto dei risultati su strumenti come pianoforte, chitarra e percussioni . Per tutti gli altri risulta essere un vero fallimento.

Basandomi sui dati dei sondaggi rilevati e sopra esposti ,per garantire il sistema professionale oggi istituito presso i Conservatori e riconosciuto come valido e professionalizzante da tutte le maggiori istituzioni europee e internazionali ,solo per l’arpa bisognerebbe istituire 750 cattedre nelle medie a indirizzo musicale su tutto il territorio nazionale e circa 150 nei licei musicali .

Visto l’altissimo numero di dispersione scolastica solo con questi numeri si potrebbe auspicare che ogni anno 2 studenti all’anno si possano iscrivere nei Conservatorio ai corsi propedeutici o al triennio .

Non so se ci rendiamo conto dei numeri: 900 cattedre tra SMIM e licei da attivare, 900 arpe da acquistare ,900 docenti da stipendiare quando oggi sono sufficienti le 54 cattedre di arpa dei conservatori a coprire l’intero percorso formativo con eccellenti risultati in ambito internazionale!(Infatti i nostri studenti si sono distinti in concorsi internazionali, in concorsi per posti d’orchestra in tutto il mondo). Dall’altra parte c’è la disperazione dei colleghi delle SMIM e Licei Musicali che si trovano costretti a lavorare in tantissime difficoltà con posizioni precarie e stipendi minimi visto l’esiguo numero di ore e di iscritti.

Quale futuro prospettiamo alle nuove generazioni? un futuro fatto di dilettantismo? Un futuro dove solo chi ha i soldi si potrà permettere di studiare uno strumento musicale sin da piccolo? un futuro dove si sarà costretti a studiare e lavorare all’estero se si vuole essere professionisti del settore?

Una riflessione profonda va fatta: questa riforma, così come è stata strutturata, non funziona per nessuno: per i docenti di ogni ordine e grado,per gli studenti, per le famiglie e per la società. E’ un dato assodato e i numeri parlano chiaro. L’arpa è tra i primi strumenti a subire i risultati di questo processo ed è un pretesto per farvi toccare con mano il futuro che presto coinvolgerà tutti gli strumenti. E’ questo che vogliamo ?

RIASSUMENDO:

Obiettivi formativi, programmi nazionali , collaborazioni tra scuole e Conservatori sono i temi emersi sui quali risulta importante coordinarsi verticalmente.

Il coordinamento nazionale dei docenti di Arpa (delle scuole di ogni ordine e grado, dei conservatori e Istituti pareggiati) loda la sensibilità di questo decreto legge volto alla divulgazione dell’arte nel territorio nazionale. Tuttavia sottolinea l’importanza di un organo super partes di coordinamento nazionale che abbia come scopo la promozione, la divulgazione e la garanzia delle percentuali di presenza di tutti gli strumenti .

Esattamente come nella politica è stata introdotta la norma delle quote rosa volta a garantire la giusta percentuale della donna nella vita politica italiana, in tal senso si richiedono quote minime percentuali di presenza di tutti gli strumenti musicali nelle scuole secondarie, ovvero una quota percentuale che garantisca su ogni zona del nostro territorio nazionale la presenza e la distribuzione di tutti gli strumenti .

Lasciare questa scelta ai dirigenti scolastici e ai consigli d’istituto ha causato una forte iniquità e ha creato gravi danni e carenze dal punto di vista del sistema educazionale e didattico. Inoltre una mancata distribuzione, non risulta essere garanzia del diritto allo studio come invece prevedono gli artt. 3 e 33 della nostra Costituzione.

Si chiede che vengano istituiti dei coordinamenti nazionali verticali di ogni strumento con il compito di fornire le migliori soluzioni per la stesura e realizzazione dei decreti attuativi.

Vista la profonda differenza strutturale e ideologica tra il percorso divulgativo e professionalizzante si chiede che vengano mantenuti entrambi i canali tramite due percorsi ben distinti che consentano all’allievo dotato di essere individuato, formato e valorizzato secondo i principi che animano la Costituzione Italiana (Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4 : La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, Articolo 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. ).

Fiduciosi porgiamo distinti saluti

Maria Elena Bovio

Coordinamento nazionale dei docenti di arpa

 

Il dibattito è aperto e questo articolo può essere aggiornato e commentato scrivendo all’ indirizzo:

info@associazioneitalianarpa.it

 

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Questo articolo é stato pubblicato da
Redazione Redazione di IN CHORDIS, la rivista online dell'Associazione Italiana dell'Arpa.